Approfondimenti ESG

Dossier sulla normativa

Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) e Regolamento sull'etichettatura energetica

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  • Il Regolamento ESPR è stato adottato a luglio 2024
  • Il nuovo piano di lavoro 2025–2030 è stato adottato il 16 aprile 2025
  • L’adozione di specifici requisiti per alcuni prodotti è prevista entro il 31 dicembre 2026

La Direttiva si rivolge

  • Imprese e produttori dell’Unione Europea
  • Piccole e medie imprese (PMI)
  • Consumatori
  • Stati membri
  • Stakeholder e parti interessate coinvolte nella produzione e regolamentazione di beni sostenibili

Adozione del piano di lavoro 2025–2030 per l’attuazione del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) e del Regolamento sull’etichettatura energetica.

  1. Finalità del piano di lavoro
    • Promuovere in Europa la diffusione di prodotti sostenibili, riparabili, riciclabili, circolari ed efficienti dal punto di vista energetico.
    • Allinearsi con le priorità dell’Accordo industriale pulito e della Bussola per la competitività.
    • Rafforzare il mercato unico attraverso requisiti armonizzati che riducano ostacoli agli scambi, oneri amministrativi e migliorino la competitività globale.
  1. Prodotti prioritari individuati
    Il piano stabilisce cinque categorie di prodotti su cui concentrare le nuove misure:
    • Acciaio e alluminio
    • Prodotti tessili (in particolare abbigliamento)
    • Mobili
    • Pneumatici
    • Materassi
      Questi settori sono stati selezionati in base al loro potenziale di contribuire all’economia circolare.
  1. Tipologie di requisiti previsti
    • Requisiti di prestazione:
      • Durata minima
      • Efficienza energetica e delle risorse
      • Presenza di contenuto riciclato minimo
      • Disponibilità di pezzi di ricambio
    • Requisiti informativi:
      • Dati sull’impronta ambientale e di carbonio
      • Passaporto digitale del prodotto
      • Registrazione su EPREL (per i prodotti con etichetta energetica)
  1. Misure orizzontali trasversali
    • Introdotto un punteggio di riparabilità per dispositivi elettronici di consumo e piccoli elettrodomestici.
    • Requisiti aggiuntivi in materia di riciclabilità per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  1. Approccio metodologico e consultazione
    • Il piano è il risultato di un processo partecipato con Stati membri e stakeholder, anche attraverso il Forum sulla progettazione ecocompatibile.
    • Le misure sono basate su analisi tecniche dettagliate e su criteri ambientali, climatici ed energetici.
    • Sarà prestata particolare attenzione alle PMI, incluse microimprese e piccole imprese a media capitalizzazione, prevedendo forme di supporto dedicate.
  1. Modalità attuative e prossime tappe
    • Le specifiche tecniche saranno adottate tramite atti delegati, per singoli prodotti o gruppi omogenei.
    • Ogni atto sarà preceduto da studi preparatori e valutazioni d’impatto.
    • Il coinvolgimento dei portatori di interesse sarà garantito lungo tutto il processo.
    • I requisiti per alcuni prodotti connessi all’energia saranno adottati entro il 31 dicembre 2026.
  1. Contesto normativo
    • Il Regolamento ESPR, adottato a luglio 2024, amplia il campo d’azione delle precedenti direttive sulla progettazione ecocompatibile.
    • Mira a migliorare la sostenibilità, la circolarità, la durabilità e la prestazione energetica dei prodotti sul mercato UE.
    • Si affianca al Regolamento quadro sull’etichettatura energetica (ELFR), facilitando scelte di consumo più consapevoli.
    • Il piano di lavoro 2025–2030 prosegue quanto avviato con il precedente ciclo 2022–2024, che ha coinvolto 16 prodotti connessi all’energia (es. lavastoviglie, motori elettrici, caricabatterie, display per veicoli elettrici).

Direttiva (UE) 2025/794 “Stop the Clock” riguardo il recepimento della CSRD e degli obblighi di Due Diligence

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La Direttiva è entrata in vigore il 17 aprile 2025

  • La Direttiva si rivolge
    • Stati membri dell'UE e autorità nazionali competenti
    • Grandi imprese con più di 1000 dipendenti
    • Quotazioni Piccole e medie imprese (PMI).
    • Imprese non UE con ricavi netti superiori a 1,5 miliardi di euro in UE

Questa Direttiva va a modificare la Direttiva UE 2022/2464 e la Direttiva UE 2024/1760 con l'obiettivo di rinviare di due anni l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora incominciato a rendicontare e per le PMI quotate e rinviare di un anno il ricevimento degli obblighi di due diligence (CRDDD).

Le principali modifiche della Direttiva sono:

  • Aumento della soglia minima di dipendenti per le grandi imprese : La soglia minima di dipendenti per le grandi imprese che dovranno gli obblighi della CSRD passa da 250 a 1000.
  • Slittamento di due anni per l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla CSRD relativamente alla rendicontazione societaria per grandi imprese (2028) e per le PMI quotate (2029).
  • Slittamento di un anno del termine di recepimento della CSDDD (2027) da parte degli Stati membri e dell'avvio della prima fase applicativa, che riguarda le grandi imprese UE e le imprese non UE che rientravano negli obblighi della CSDDD.
  • Semplificazione degli standard di rendicontazione (ESRS): Sono state introdotte misure per semplificare e ridurre gli standard di rendicontazione, al fine di alleggerire il carico amministrativo per le imprese.

Pacchetto Omnibus I

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Il Pacchetto Omnibus I è attualmente una proposta legislativa e deve seguire il processo legislativo ordinario dell'UE. Tuttavia, alcune misure, come il posticipo delle scadenze per la CSRD e la CSDDD, sono già state approvate e entreranno in vigore rispettivamente nel 2028 e nel 2027.​

Il Pacchetto è stato presentato lo scorso 26 febbraio; costituisce effettivamente una proposta della Commissione europea, la cui approvazione è ancora pendente.

Si rivolge a:​

  • Grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti.​
  • Piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle quotate.​
  • Operatori finanziari, inclusi istituti di credito e assicurazioni.​
  • Importatori soggetti al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).​
  • Stati membri dell'UE e autorità nazionali competenti.​

Il Pacchetto Omnibus I è una proposta legislativa della Commissione Europea, presentata il 26 febbraio 2025, che mira a:​

  • Semplificare le normative esistenti in materia di sostenibilità.​
  • Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare per le PMI.​
  • Stimolare la competitività e facilitare gli investimenti nell'UE.​
  • Rivedere e aggiornare le direttive e i regolamenti esistenti, tra cui la CSRD, la CSDDD, la Tassonomia UE, il CBAM e il programma InvestEU.​

L’obiettivo è quello di stimolare la competitività, facilitare gli investimenti e ridurre gli oneri amministrativi del 25%.

Il Pacchetto Omnibus I propone modifiche significative a diverse normative chiave:​

  1. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):
    • Soglia di applicazione aumentata: l'obbligo di rendicontazione si applicherà solo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore a 25 milioni di euro (vengono escluse anche le PMI quotate)
    • Posticipo delle scadenze: le imprese attualmente soggette alla CSRD vedranno un rinvio di due anni nell'applicazione degli obblighi di rendicontazione.
    • Standard di rendicontazione volontario (VSME): per le imprese escluse dall'ambito della CSRD, sarà disponibile uno standard di rendicontazione volontario sviluppato dall'EFRAG. (questo standard fungerà da protezione, limitando le informazioni che le aziende o le banche possono richiedere alle aziende in questione)
    • Semplificazione degli ESRS: riduzione del numero di standard obbligatori, assicurando maggiore uniformità e coerenza con le altre normative europee, e eliminazione degli standard settoriali.
    • Clausola di salvaguardia della catena del valore: limitazione delle informazioni che le imprese possono richiedere ai fornitori con meno di 1.000 dipendenti.
  1. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD):
    • Focalizzazione sui fornitori diretti: le aziende dovranno concentrarsi sulla due diligence dei partner commerciali diretti.
    • Riduzione della frequenza delle valutazioni: da annuale a ogni cinque anni.
    • Eliminazione della responsabilità civile armonizzata: le aziende non saranno soggette a una responsabilità civile uniforme a livello UE.
    • Posticipo dell'applicazione: l'entrata in vigore degli obblighi di due diligence è rinviata al 2028.
  1. Tassonomia UE:
    • Rendicontazione volontaria: per le imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto inferiore a 450 milioni di euro, la rendicontazione sulla tassonomia diventa facoltativa.
    • Allineamento parziale: le aziende possono rendicontare attività parzialmente allineate alla tassonomia.
    • Semplificazione dei criteri DNSH: riduzione del 70% degli oneri di verifica dei criteri "Do No Significant Harm".
  1. Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM):
    • Soglia di esenzione: le importazioni inferiori a 50 tonnellate annue saranno escluse dagli obblighi CBAM, esentando circa il 70% degli operatori più piccoli. Resta l’obiettivo generale di coprire più del 99% delle emissioni totali delle importazioni nell’ambito dei settori Hard to Abate (mondo siderurgico con ferro, acciaio e alluminio. Produzione di cemento, mondo dei fertilizzanti).
    • Semplificazione delle procedure: riduzione della complessità amministrativa per gli importatori. (Per gli importatori soggetti alla CBAM è prevista una semplificazione nelle procedure di calcolo delle emissioni, nelle autorizzazioni dei dichiaranti, nei requisiti di rendicontazione e nella responsabilità finanziaria)
    • Posticipo dell'entrata in vigore: l'applicazione completa del CBAM è rinviata al 2027.
  1. Programma InvestEU:
    • Incremento della garanzia UE: aumento della capacità finanziaria per sostenere investimenti in settori prioritari.
    • Semplificazione degli obblighi di segnalazione: riduzione della frequenza e del contenuto di alcuni report, in particolare per le PMI.
    • Mobilitazione di investimenti: si prevede che le modifiche proposte mobiliteranno circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi.

Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG

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Le Disposizioni entreranno in vigore l'11 gennaio 2026. Per gli istituti finanziari piccoli e non complessi il termine ultimo di applicazione è fissato per l'11 gennaio 2027

Tutti gli enti creditizi (banche) e imprese di investimento soggette alla vigilanza dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) . Riguarda anche le Autorità di vigilanza nazionali nell'ambito del pilastro 2 del quadro di Basilea (valutazione dei rischi specifici).

Le Linee Guida intendono potenziare l'attenzione del quadro prudenziale sui rischi ESG, introducendo nuove disposizioni e modificando specifici articoli della Direttiva sui Requisiti Patrimoniali (CRD) e del Regolamento sui Requisiti Patrimoniali (CRR).

Le Linee Guida prevedono:

  • L'integrazione dei rischi ESG nella strategia aziendale e nella governance interna delle banche.
  • L'adozione di processi per identificare e misurare l'esposizione a rischi fisici e di transizione (es. eventi climatici estremi o politiche climatiche).
  • L'inclusione dei rischi ESG nei processi ICAAP e SREP (valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale e revisione prudenziale).
  • L'analisi delle interconnessioni tra fattori ambientali, sociali e di governance con altri tipi di rischio (credito, reputazione, mercato).
  • Orientamenti sul trattamento dei rischi ESG su diversi orizzonti temporali , anche il lungo termine.
  • Raccomandazioni sull'uso di dati granulari, scenari di stress e modelli previsionali .

Regolamento (UE) 2024/3005 - Regolamento ESG ratings

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Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, con applicazione effettiva a partire dal 2 luglio 2026

Il Regolamento si rivolge principalmente ai fornitori di rating ESG che operano nell’Unione Europea o che offrono servizi rivolti al mercato UE, ma ha anche implicazioni rilevanti per:

  • Investitori istituzionali che utilizzano i rating ESG per le decisioni di investimento sostenibile.
  • Emittenti soggetti a valutazione ESG.
  • Autorità nazionali competenti e l’ESMA, che sarà responsabile della vigilanza.

Il Regolamento mira a istituire un quadro normativo armonizzato per l’attività di emissione di rating ESG (ambientali, sociali e di governance), per migliorarne la trasparenza, l'affidabilità e la comparabilità tra fornitori, e tutelare gli investitori.
Fino ad oggi, i rating ESG non erano regolamentati a livello UE, generando preoccupazioni sulla qualità e l’indipendenza delle valutazioni. Il nuovo regolamento introduce per la prima volta una regolamentazione diretta e vincolante a livello europeo per questi soggetti.

I principali elementi previsti dal Regolamento includono:

  • Autorizzazione e registrazione: I fornitori di rating ESG dovranno essere registrati e autorizzati dall’ESMA, che manterrà un elenco pubblico dei soggetti autorizzati.
  • Requisiti di trasparenza: I fornitori dovranno rendere pubbliche le metodologie, i modelli, le fonti di dati e i processi di calcolo utilizzati per attribuire i rating ESG.
  • Separazione delle attività: È obbligatoria la separazione operativa e organizzativa tra l’attività di emissione di rating ESG e le attività di consulenza ESG, per evitare conflitti di interesse.
  • Indipendenza e governance: Devono essere rispettati standard elevati di indipendenza del personale e delle strutture organizzative, inclusi requisiti di competenza e integrità.
  • Controlli e sanzioni: L’ESMA disporrà di poteri ispettivi e potrà imporre sanzioni pecuniarie e misure correttive in caso di violazione delle norme.
  • Deroghe: Sono previste semplificazioni per i piccoli fornitori e per i rating ESG forniti all’interno di un gruppo aziendale.

Direttiva 2024/1760/UE – Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – “CSDDD”

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  • 3 anni dall'entrata in vigore (2027), imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1.500 milioni di euro;
  • 4 anni dall'entrata in vigore (2028), imprese con più di 3.000 dipendenti e fatturato superiore a 900 milioni di euro;
  • 5 anni dall'entrata in vigore (2029), imprese con più di 1.000 dipendenti e fatturato superiore a 450 milioni di euro;
  • 5 anni dall'entrata in vigore (2029), imprese che hanno stipulato accordi di franchising o licenza nell'UE con più di 22,5 milioni di royalties ricevute e fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro
  • Grandi imprese e gruppi di imprese che per due esercizi consecutivi hanno avuto più di 1.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro;
  • Società che hanno stipulato accordi di franchising o licenza nell'UE con più di 22,5 milioni di royalties ricevute e fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro.

Predisposizione di un modello di due diligence che consente alle imprese di identificare, mitigare e monitorare i rischi su ambiente e diritti umani lungo tutta la catena di approvvigionamento e in alcune operazioni a valle.

Sono previsti:

  • l'obbligo di valutare e mitigare gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente, per quanto riguarda le proprie operazioni, quelle svolte dalle filiali e dai partner commerciali nelle catene di attività delle imprese;
  • l'obbligo di istituire degli strumenti di segnalazione e canali di reclamo per tali impatti;
  • l'obbligo di comunicare annualmente tali impatti;
  • l'obbligo di attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici con l'obiettivo di garantire che il modello di business e la strategia dell'azienda siano compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C;
  • responsabilità per le violazioni degli obblighi (oltre responsabilità al pieno risarcimento del danno causato, i singoli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato globale, strumenti di denuncia pubblica delle società inadempienti e l'interruzione delle attività e dei comportamenti che stanno causando il danno).

Linee guida ESMA sui fondi con denominazioni ESG

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Le Linee guida sono state pubblicate a maggio 2024 e sono entrate in vigore il 21 novembre 2024 per i nuovi fondi, mentre per quelli già esistenti è previsto un periodo transitorio di sei mesi, con applicazione a partire dal 21 maggio 2025

Società di gestione di fondi (SGR), gestori di fondi alternativi (AIFM), promotori di fondi UCITS, e altri operatori che commercializzano fondi di investimento al dettaglio e istituzionali nell’UE.

Le Linee Guida forniscono criteri vincolanti per l’uso di termini ESG o di sostenibilità nella denominazione dei fondi al fine di evitare fenomeni di greenwashing e garantire coerenza tra denominazione e caratteristiche effettive del fondo.

Due regole principali sulle Linee Guida: soglia minima di investimento e criteri di esclusione:

  • Soglia minima di investimento: se il nome di un fondo include un termine relativo ad aspetti ESG o alla sostenibilità, per poter utilizzare questi termini, si deve rispettare l’80% minimo di investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali. Nel caso di fondi con “sostenibile” nel nome: in aggiunta alla precisazione precedente, il fondo deve prevedere un impegno ad effettuare un livello significativo in investimenti sostenibili (almeno il 50% del portafoglio del fondo)
  • Criteri di esclusione: se il nome di un fondo utilizza termini specifici come ambientale, impatto, transizione, sociale, governance o altri, legati alla sostenibilità, dovrà adottare specifici vincoli di esclusioni previsti per gli indici di riferimento Climate Transition Benchmark (CTB) o Paris Aligned Benchmark (PAB).

Regolamento 2024/1781/UE – Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili – “Regolamento Ecodesign”

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Il Regolamento è stato pubblicato il 13 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2024. L'adeguamento da parte delle imprese, a seconda del settore di appartenenza, inizierà a partire dal 2026

Tutte le imprese che immettono beni sul mercato dell'Unione (esclusi beni alimentari e medicinali)

Il Regolamento crea un quadro per il miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, compresi componenti e prodotti intermedi, stabilendo delle “specifiche di progettazione ecocompatibile” per rendere i beni da un lato maggiormente durevoli e riutilizzabili e dall'altro più facili da riparare, aggiornare e riciclare. La Commissione dovrà poi stabilire i requisiti specifici per ciascun gruppo di prodotti.

Vengono previste delle disposizioni per garantire che la progettazione dei prodotti consideri le questioni di sostenibilità ambientale, promuovendo allo stesso tempo la circolarità degli stessi, che riguardano:

  • la durabilità, la riutilizzabilità, l'aggiornamento, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti;
  • la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti;
  • l'efficienza nell'uso di energia e risorse;
  • il contenuto riciclato;
  • gli impatti ambientali del prodotto (compresa l'impronta di carbonio e quella ambientale).

Viene prevista la creazione e l'accessibilità del “passaporto digitale del prodotto”, ovvero un'etichetta che fornisce informazioni su materiali, provenienza, mantenimento e riparabilità del prodotto, al fine di favorire la trasparenza e la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento.

Il Regolamento dispone che le imprese debbano mettere in atto misure per prevenire la distruzione dei prodotti venduti. Per i prodotti tessili e calzaturieri è previsto uno specifico divieto di distruzione (con le micro e piccole imprese saranno esentate, mentre per le medie imprese il divieto scatterà dal 2030), con la possibilità di includere altre categorie di prodotti in futuro. Le grandi imprese saranno tenute a rendere disponibili le seguenti informazioni:

  • le cifre annue (numero e peso) dei prodotti invenduti distrutti;
  • le motivazioni alla base della scelta;
  • la percentuale di prodotti di scarto ceduti a terzi a fini di preparazione per il riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero.

Nell'attuazione del Regolamento verranno dati priorità a gruppi di prodotti considerati di maggiore impatto, quali ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili, mobili, pneumatici, prodotti chimici, prodotti “connessi all'energia” e dispositivi elettronici.

Direttiva 2024/825/UE – Direttiva per la responsabilità dei consumatori sulla transizione verde – “Direttiva Greenwashing”

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La Direttiva è stata pubblicata il 28 febbraio 2024 ed è entrato in vigore il 20 marzo 2024. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva

Tutte le imprese

Contrastare le pratiche commerciali sleali e migliorare la qualità e la coerenza di applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori, al fine di assicurare lealtà e trasparenza nelle relazioni tra imprese e consumatori. Questi ultimi saranno così in grado di prendere decisioni di acquisto consapevoli e, quindi, contribuire ad una maggiore sostenibilità dei consumi.

Vengono previste nuove disposizioni relative alle pratiche sleali e ai diritti dei consumatori, vietando una serie di strategie commerciali connesse a temi quali greenwashing e obsolescenza precoce dei beni.

Per ciò che concerne le pratiche sleali, si prevede di:

  • vietare l'uso di dichiarazioni ambientali generiche (come, ad esempio, "rispettoso dell'ambiente", "eco", "verde"), riferite ai prodotti, ai processi o all'impresa stessa, nelle attività di marketing rivolte ai consumatori
  • consentire solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione ufficiali
  • garantire maggiori informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti

Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, si prevedono le seguenti disposizioni:

  • predisporre delle etichette armonizzate per le informazioni sulle garanzie commerciali
  • prevedere degli obblighi informativi specifici su come gli aggiornamenti di software incideranno sull'uso di un determinato prodotto che comprende elementi digitali o su una sua caratteristica (e, in generale, maggiori informazioni in tema di obsolescenza precoce e pianificata dei prodotti)

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 – Atto delegato complementare alla CSRD (ESRS – Principi di rendicontazione di sostenibilità)

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Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 31 luglio 2023 ed è entrato in vigore il 3 agosto dello stesso anno. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva

Tutte le imprese soggette alla CSRD

Specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità univoci (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) che le imprese devono utilizzare per redigere la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto previsto dalla CSRD.

Il Regolamento delegato stabilisce i principi che devono essere rispettati nella redazione di una rendicontazione di sostenibilità conforme alla CSRD. In particolare, dispone in merito a:

  1. gli ambiti delle informazioni che devono essere rendicontate: governance; strategia; gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità; metriche e obiettivi;
  2. le caratteristiche qualitative che devono avere le informazioni: pertinenza, rappresentazione fedele, comparabilità, verificabilità e comprensibilità;
  3. i principi per effettuare l'analisi della rilevanza come base per le informazioni di sostenibilità;
  4. i principi per l'inclusione degli appartenenti alla catena del valore nella rendicontazione di sostenibilità;
  5. gli orizzonti temporali da considerare;
  6. l'utilizzo di tempi, informazioni comparative e il collegamento con altra reportistica aziendale;
  7. la struttura della rendicontazione di sostenibilità;
  8. i collegamenti con le altre sezioni del rapporto aziendale e le informazioni collegate;
  9. le disposizioni transitorie per la prima rendicontazione (con il rinvio di alcuni obblighi, in particolare quelli relativi alla catena del valore, a periodi successivi)

Inoltre, vengono previste disposizioni specifiche per la rendicontazione relativa a particolari temi che devono essere trattati dalle imprese in una rendicontazione di sostenibilità, ovvero:

a. Temi ambientali:

  • cambiamento climatico
  • inquinamento
  • acque e risorse marine
  • biodiversità ed ecosistemi
  • uso delle risorse ed economia circolare

b. Temi sociali:

  • forza lavoro propria
  • lavoratori nella catena del valore
  • comunità interessate
  • consumatori e utilizzatori finali

c. Temi di governance:

  • condotta aziendale

Regolamento 2023/2631/UE – Regolamento sulle obbligazioni verdi europee e sulle obbligazioni ecosostenibili

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Il regolamento è stato pubblicato il 22 novembre 2023 ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2023, con applicazione dal 21 dicembre

Emittenti di obbligazioni che intendono avvalersi della denominazione “obbligazione verde europea”/“EuGB” (European green bond) o che intendono emettere obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità

Definizione di regole standardizzate (obbligatorie per emittenti di obbligazioni verdi e facoltative per emittenti di obbligazioni ecosostenibili) in materia di informazione, monitoraggio e controllo della destinazione dei proventi.

Vengono definiti criteri, parametri e caratteristiche uniformi per l’emissione e commercializzazione di green bond. In particolare, gli emittenti dovranno essere il più possibile trasparenti nel fornire informazioni chiare e dettagliate sulla destinazione dei proventi. Per i settori non ancora coperti dal Regolamento Tassonomia, almeno l’85% dei redditi generati dovrà essere destinato a progetti allineati al Regolamento Tassonomia stesso.

Viene, inoltre, previsto un sistema di registrazione degli emittenti ed un framework di vigilanza, entrambi in capo all’ESMA, per i revisori esterni che valutano i green bond. Tale valutazione dovrà consistere in una verifica pre-emissione dell’emittente e in una revisione post-emissione della destinazione dei proventi.

Il Regolamento prevede inoltre dei modelli standardizzati per l’informativa volontaria (pre-emissione e periodica post-emissione) in merito alle obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili ed alle obbligazioni legate alla sostenibilità.

Regolamento batterie (UE) 2023/1542

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Il regolamento è entrato in vigore il 18 agosto 2023, ma molte disposizioni si applicano progressivamente fino al 2030

Il Regolamento si applica ai produttori, importatori e distributori di tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, industriali, per veicoli elettrici), nonché operatori della filiera del riciclo e dello smaltimento nell’UE.

Introdurre requisiti ambientali, di progettazione ecocompatibile, di sicurezza, etichettatura, raccolta e riciclo per le batterie immesse sul mercato UE, al fine di ridurre l’impatto ambientale e aumentare la circolarità. Inoltre stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Il Regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno, prevedendo e riducendo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente; nonché gli effetti della produzione e gestione dei rifiuti di battere. Si prevede:

  • Obblighi di etichettatura e passaporto digitale delle batterie, con scadenze temporali differenziate a seconda del loro uso, con indicazione di capacità, durata, simbolo di raccolta differenziata, simboli chimici di piombo (Pb) e/o Cadmio (Cd), composizione chimica e impronta di carbonio.
  • Obiettivi minimi di raccolta e riciclo (es. 63% per batterie portatili entro il 2027).
  • Requisiti di contenuto minimo di materiali riciclati (es. litio, nichel, cobalto).
  • Progettazione per facilitare la rimozione e sostituzione da parte dell’utente.
  • Responsabilità estesa del produttore (EPR) e obblighi informativi verso i consumatori.
  • Norme per l’approvvigionamento responsabile delle materie prime critiche.

Raccomandazione (UE) 2023/1425 – Raccomandazione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile

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Il documento è stato pubblicato il 27 giugno 2023

Imprese, intermediari finanziari e investitori interessati al matching tra domanda e offerta di finanziamenti per la transizione.

Incoraggiare il ricorso a strumenti di finanza sostenibile, per il finanziamento di progetti che contribuiscono (o che quanto meno sono compatibili) alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile.

Alle imprese che sono alla ricerca di finanziamenti per sostenere la transizione “verde”, vengono fornite delle linee guida per la stima del proprio “fabbisogno finanziario della transizione”, come ad esempio:

  • la stima del fabbisogno può essere basata sulla valutazione della rilevanza, qualora già effettuata dall’impresa, che serve a determinare i propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità
  • definire degli obiettivi e dei percorsi di transizione, con la possibilità di prendere come riferimento gli standard europei (in particolare, la Tassonomia e gli indici di riferimento climatici UE).

Agli intermediari ed agli investitori viene raccomandato di integrare gli obiettivi di transizione nelle proprie strategie di investimento o di prestito. Viene, inoltre, raccomandato di valutare come i rischi ambientali (fisici e di transizione) impattano sulle proprie strategie di risk management.

Agli Stati viene raccomandato di attuare programmi di sensibilizzazione al fine di rendere sempre più diffusa la finanza sostenibile tra le PMI, supportandole nell’attività di rendicontazione volontaria ESG. Alle Autorità di vigilanza, invece, viene raccomandato di svolgere un’attività di supervisione attenta, al fine di limitare i rischi di greenwashing.

Regolamento (UE) 2023/1115 sul contrasto alla deforestazione

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Obblighi applicabili dal 30 dicembre 2024, con scadenze diverse per grandi operatori (prima) e PMI (dopo 6 mesi)

Operatori economici e commercianti che immettono sul mercato UE prodotti come soia, caffè, cacao, legno, palma da olio, gomma e bovini, o derivati (es. cuoio, cioccolato, mobili in legno).

Il Regolamento mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale causati dalla produzione e dal consumo dell’UE, ampliando la gamma di prodotti a cui si applica: legno, carta, carne bovina, cacao, caffè, soia, solio di palma, gomma e loro derivati.

Oltre ad estendere la gamma di prodotti interessati, obbliga le aziende a redigere la Dichiarazione di Dovuta Diligenza. Gli operatori devono:

  • Fornire una due diligence completa, incluse informazioni sulla geolocalizzazione delle aree di produzione.
  • Presentare dichiarazioni di conformità e assicurare la tracciabilità lungo la catena del valore.
  • Mantenere registri e documentazione per 5 anni.
  • Sono previste sanzioni severe, incluse multe fino al 4% del fatturato annuale UE in caso di violazioni.
  • il regolamento vieta l’importazione e l’esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31/12/2020.

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 – Quarto atto delegato complementare alla Tassonomia europea (Environmental Delegated Act)

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Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 27 giugno 2023

Tutte le imprese.

Rafforzamento dell’impianto normativo sulla finanza sostenibile. Modifiche alla normativa sulla tassonomia, che viene estesa a nuove attività. L’obiettivo è facilitare il finanziamento dei progetti finalizzati alla transizione ESG, anche per le aziende che sono ancora in ritardo con l’implementazione di policies ESG ma che hanno piani credibili per migliorare le proprie performance di sostenibilità.

Vengono introdotti nuovi criteri della tassonomia per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici:

  • uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
  • transizione verso un'economia circolare
  • prevenzione e controllo dell'inquinamento
  • protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Viene modificato anche l’Atto delegato sulla tassonomia climatica ampliando il numero di attività economiche che contribuiscono alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. La Commissione ha inoltre adottato modifiche all'Atto delegato sulla tassonomia UE, per chiarire gli obblighi di comunicazione per le attività aggiuntive.

Proposta di Regolamento COM 2023/314 – Regolamento sui rating ESG

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Il regolamento è stato pubblicato il 13 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 3 luglio 2023. Si applica 6 mesi dopo l'entrata in vigore (gennaio 2024)

Agenzie di rating. 

Il Regolamento ha l’obiettivo di accrescere la qualità delle informazioni sui rating ESG, aumentando la trasparenza sulle caratteristiche e sulle metodologie e garantendo un’informazione puntuale sull’attività dei fornitori di rating ESG e sulla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello dei fornitori.

E’ prevista l’introduzione di una serie di regole di trasparenza sui rating ESG emessi da fornitori che operano nell’Unione e che sono diffusi pubblicamente e distribuiti alle imprese finanziarie regolamentate.

I providers di rating ESG dovranno essere autorizzati all’esercizio dell’attività dall’ESMA, o alternativamente, dovranno soddisfare almeno una delle condizioni stabilite dal Regolamento (per le PMI si prevede un regime di registrazione meno rigoroso, temporaneo e facoltativo di tre anni). Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi, non sarà consentito ai fornitori di rating di offrire altri servizi quali attività di consulenza, emissione di rating del credito, elaborazione di indici di riferimento, attività di audit o finanziarie.

I providers dovranno dotarsi di un solido sistema di governance per garantire indipendenza ed evitare conflitti di interesse. Per adempiere agli obblighi sarà necessario istituire un adeguato processo di due diligence e una funzione di sorveglianza permanente. Il sistema dovrà essere valutato con cadenza annuale in termini di efficacia e sarà sottoposto alla vigilanza dell’autorità nazionale competente e dell’ESMA.

I providers saranno, inoltre, tenuti a pubblicare sul proprio sito web e sul punto di accesso unico europeo (ESAP) le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG.

Le sanzioni previste vanno dalla revoca dell’autorizzazione al divieto temporaneo di fornire rating ESG, alla sospensione dell’utilizzo dei rating emessi e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo del 10% del fatturato netto annuo o pari al vantaggio ottenuto dalla condotta illecita.

Proposta di Direttiva COM 2023/166 – Direttiva sulle asserzioni ambientali esplicite (Green Claims)

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A partire dal 2024.

Applicabilità:

• 2 anni dall'entrata in vigore (2026) per le imprese di grandi dimensioni

• 3 anni dall'entrata in vigore (2027) per le PMI

Tutte le imprese ei professionisti, escluse le microimprese

La Direttiva intende regolamentare le asserzioni ambientali, garantendo ai consumatori informazioni affidabili, complete e comparabili, così che possano effettuare scelte di acquisto consapevoli. Si applica esclusivamente alla comunicazione B2C con riferimento alla sostenibilità ambientale, con esclusione della sostenibilità economica e sociale. La Direttiva disciplina solo i reclami espliciti, ossia quelli ove l'asserzione ambientale appare in forma testuale o è riportata in un marchio ambientale.

La Direttiva definisce l'asserzione ambientale come un “messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti propri o professionisti oppure ha migliorato l'impatto nel corso del tempo”.

La Direttiva prevede:

- l'attestazione entro 30 giorni delle asserzioni ambientali esplicite da parte di appositi enti terzi accreditati prima del loro utilizzo in comunicazioni commerciali (una sintesi dell'attestazione dovrà essere messa a disposizione del pubblico e il reclamo dovrà essere riesaminato in caso di nuove informazioni rilevanti e, comunque, almeno una volta ogni cinque anni);
- il divieto di fare asserzioni ambientali generiche (come ad esempio "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "verde", ecc.);
- il concerto di esibire marchi di sostenibilità non certificati o non stabilità da autorità pubbliche;
- la definizione di requisiti da rispettare per i sistemi di etichettatura ambientale.

Direttiva 2022/2464/UE – Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale – “CSRD”

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  • 1° gennaio 2024, con pubblicazione del report nel 2025, per le grandi imprese già soggette a NFRD;
  • 1° gennaio 2025, con pubblicazione del report nel 2026, per le grandi imprese non soggette a NFRD;
  • 1° gennaio 2026, con pubblicazione del report nel 2027, per le PMI e le altre imprese quotate (le PMI possono scegliere di non partecipare fino al 2028, con pubblicazione del report nel 2029);
  • 1° gennaio 2029, con pubblicazione del report nel 2030, per le imprese extra-UE
  • le grandi imprese già soggette alla Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria;
  • le grandi imprese che non sono attualmente soggette alla Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria, ma che superano almeno due dei seguenti criteri: a) più di 250 dipendenti, b) più di 50 milioni di euro di fatturato, c) più di 25 milioni di euro di attività totali;
  • le PMI e le altre imprese quotate
  • estende il campo di applicazione della rendicontazione non finanziaria a tutte le grandi società e a tutte le società quotate nei mercati regolamentati (ad eccezione delle microimprese) e richiede la verifica delle informazioni comunicate;
  • introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati e l'utilizzo degli standard univoci ESRS per aumentare la comparabilità delle informazioni ESG;
  • stabilisce l’equipollenza in termini di importanza tra bilancio contabile e informazioni non finanziarie;
  • raccorda le regolamentazioni europee in tema di reporting non finanziario, tra cui il Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), il Regolamento Tassonomia e la soluzione dell’Autorità Bancaria Europea sull’integrazione della comunicazione ESG nel Terzo Pilastro di Basilea 3;
  • stabilisce di indicare come i dati ESG si collegano a quelli della relazione finanziaria annuale;
  • richiede alle aziende di "taggare" digitalmente le informazioni segnalate, in modo che siano leggibili da una macchina e confluiscano nel European single access point previsto nel piano d'azione dell'European Capital Markets Union.

Le imprese soggette alla Direttiva devono fornire informazioni in merito a:

  • la resilienza del modello di business e della strategia dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
  • le opportunità per l'impresa in materia di sostenibilità;
  • i piani dell'impresa, per garantire che il suo modello di business e la sua strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
  • le modalità con cui il modello di business e la strategia dell'impresa tengano conto degli interessi delle parti interessate dell'impresa e degli impatti dell'impresa sulle questioni di sostenibilità;
  • le modalità con cui è stata attuata la strategia dell'impresa in materia di sostenibilità;
  • la definizione di un piano temporale per le proprie azioni di sostenibilità e fornire un report su quelle già compiute;
  • la descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in materia di sostenibilità e delle loro competenze e capacità per svolgere tale ruolo o accedere a tali competenze e capacità;
  • le informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivazione offerti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che sono collegati a tematiche di sostenibilità;
  • il processo di due diligence attuato dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con i requisiti dell'UE per le imprese di condurre un processo di due diligence;
  • qualsiasi azione intrapresa dall'impresa, e il risultato di tali azioni, per prevenire, mitigare, rimediare o porre fine a effetti negativi effettivi o potenziali;
  • la descrizione dei principali rischi per l'impresa in relazione a questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e come l'impresa gestisce tali rischi;
  • gli indicatori rilevanti per l'informativa.

Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Terzo atto delegato complementare alla Tassonomia europea (Complementary Climate Delegated Act)

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Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 9 marzo 2022 ed è entrato in vigore il 29 marzo dello stesso anno. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023

I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari pubblicizzati come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non Finanziaria.

Atto delegato complementare alla tassonomia in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con riferimento ad attività nel settore del gas e del nucleare.

Integra la Tassonomia UE con altre attività economiche rientranti nel settore energetico. Il testo stabilisce condizioni chiare e rigorose, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del Regolamento Tassonomia, alle quali è possibile aggiungere come attività transitorie, alcune attività nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo Atto delegato sulla mitigazione e sull'adattamento.
Gli investitori possono ora individuare opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate.

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 – Secondo atto delegato complementare alla Tassonomia europea (Disclosures Delegated Act)

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Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 6 luglio 2021 ed è entrato in vigore il 26 luglio. Le sue disposizioni si applicano alle imprese non finanziarie a partire dal 1º gennaio 2022, mentre per le imprese finanziarie l’obbligo di applicazione decorre dal 1º gennaio 2024

 

I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari collocati sul mercato pubblicizzati come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non finanziaria.

Specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono comunicare in merito alla quota di attività economiche che sono allineate alla Tassonomia dell’UE.

L’articolo 8 fornisce indicazioni precise alle aziende soggette alla Dichiarazione Non Finanziaria su come divulgare al pubblico informazioni in merito a come, e in che misura, le loro attività sono associate ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Primo atto delegato complementare alla Tassonomia europea (Climate Delegated Act) e SMI

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Il Regolamento è stato pubblicato il 4 giugno 2021 

I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari collocati e pubblicizzati sul mercato come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non Finanziaria.

Atto delegato complementare alla Tassonomia che stabilisce i criteri di vaglio tecnico, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all'adattamento dei cambiamenti climatici

L’atto delegato è suddiviso in due allegati. Nel primo vengono riportati i criteri che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel secondo allegato sono stabiliti i criteri relativi all’obiettivo per l’adattamento ai cambiamenti climatici. In entrambi gli allegati, al paragrafo 5 sono riportati i criteri di vaglio tecnico applicabili alle attività di gestione dei rifiuti.

Con l’adozione dell’Atto delegato, gli investitori e le società possono ora iniziare a prepararsi al rispetto dei requisiti richiesti e al soddisfacimento degli obblighi informativi ai sensi della Regolamento sull’informativa della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e del Regolamento sulla Tassonomia. Inoltre, l’Atto fornisce al mercato un chiaro benchmark per le prestazioni ambientali, definendo un linguaggio comune per investitori, aziende e altri soggetti interessati.

Guida sui rischi climatici e ambientali (BCE)

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La guida è stata pubblicata a novembre 2020, data a partire dalla quale ne è stata avviata anche l'applicazione

Enti sottoposti alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (Significant).

Guida non vincolante sulla gestione dei rischi climatici e ambientali, in cui si descrivono le aspettative della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo a come gli enti dovrebbero tenere conto di tali rischi nella formulazione e attuazione delle strategie aziendali e dei sistemi di governance. Illustra, inoltre, come gli enti dovrebbero aumentare la propria trasparenza rafforzando l’informativa sugli aspetti climatici e ambientali.

Definisce i rischi climatici ed ambientali, fornendo caratteristiche ed esempi sull’impatto che possono avere sugli altri rischi bancari (specialmente rischio di credito, di mercato, operativo, liquidità ecc.). Vengono, inoltre, fornite una serie di aspettative di vigilanze da parte della BCE, specie in riferimento al fatto che gli enti comprendano l’impatto dei rischi climatici ed ambientali per la definizione del profilo di rischio e del piano strategico.

Regolamento 2020/852/UE – “Tassonomia UE”

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Il Regolamento è stato pubblicato il 18 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 8 luglio dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a partire dal 1º gennaio 2022 per quanto riguarda gli obiettivi ambientali relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici; per tutti gli altri obiettivi ambientali a decorrere dal 1° gennaio 2023 

I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari classificati come eco-sostenibili così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario.

Definizione dei criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi eco-sostenibile. La norma, riducendo le asimmetrie informative, favorisce l’afflusso di capitali verso l’economia sostenibile poiché consente di determinare quali investimenti siano effettivamente eco-sostenibili

Si fornisce la definizione di attività eco-sostenibile, così come degli obiettivi ambientali, e si stabilisce l’obbligo di garantire la trasparenza degli investimenti sostenibili e dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche.

Si stabilisce l’obbligo per le imprese che redigono la Dichiarazione Non Finanziaria di indicare quanto della quota fatturato sia derivante da attività eco-sostenibili così come le spese in conto capitale ed operative ad esse associate.

Si individuano le attività che contribuiscono in maniera sostanziale:

  • alla riduzione e/o adattamento ai cambiamenti climatici;
  • alla protezione delle acque e delle risorse marine;
  • alla transizione verso un'economia sostenibile;
  • alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;
  • alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Si definisce il concetto di danno significativo agli obiettivi ambientali e di garanzie minime di salvaguardia.
Si prevede, inoltre, una piattaforma sulla finanza sostenibile.

Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti dell’Autorità Bancaria Europea

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I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2021

Enti finanziari, in relazione ai processi di concessione del credito e durante l’intero ciclo di vita delle linee di credito.

L'obiettivo è sensibilizzare le banche verso i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e ai rischi ESG.

Indica la necessità di determinare l'esposizione del singolo soggetto finanziato, o del portafoglio crediti, rispetto i fattori ambientali, sociali e di governance. A tale fine, si forniscono le indicazioni sulle modalità per la considerazione dei fattori ESG nella concessione del credito e sulle loro integrazioni nella valutazione del rischio di credito e nelle procedure connesse.

Tra i vari rischi ESG si evidenzia l'importanza di valutare il rischio climatico, nella sua declinazione di rischio fisico o di transizione, come elemento che determina la variabilità dei flussi finanziari.

Il documento stabilisce anche la necessità di prendere in considerazione come i fattori ESG influiscono nella valutazione delle garanzie reali.

Regolamento 2019/2088/UE – Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – “SFDR”

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Il Regolamento è stato pubblicato il 27 novembre 2019 ed è entrato in vigore il 16 dicembre 2023. Si applica a decorrere dal 10 marzo 2021

  • le compagnie di assicurazione che mettono a disposizione prodotti di investimento assicurativo;
  • le società di investimento che forniscono la gestione di portafogli;
  • i gestori di prodotti pensionistici;
  • i gestori di fondi d'investimento alternativi;
  • i fornitori paneuropei di prodotti pensionistici personali;
  • i gestori di fondi di venture capital qualificati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;
  • i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale registrato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;
  • i soggetti che prestano consulenza in materia di investimenti.

Creare un quadro normativo europeo armonizzato, in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità, destinato agli investitori in modo da evitare che normative nazionali differenti ostacolino la concorrenza, frammentino il mercato e rendano complesso per l’investitore comparare i prodotti finanziari in termini di rischi ambientali, sociali e di governance.
Favorire la resilienza dell’economia reale promuovendo la considerazione dei fattori di sostenibilità nell’attività di investimento.

Richiede di:

  • pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, assicurare la trasparenza di tale integrazione e considerare gli effetti negativi per la sostenibilità;
  • indicare e riportare nelle relazioni annuali, come gli effetti negativi delle decisioni di investimento vengono presi in considerazione assieme ai rischi finanziari;
  • fornire indicazione di come vengono misurati gli obiettivi di sostenibilità ed in riferimento a quali parametri;
  • comunicare come le politiche di remunerazione sono coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità;
  • aggiornare le informazioni pubblicate sui siti web e fornire una spiegazione chiara delle modifiche effettuate;
  • evitare comunicazioni di marketing in contraddizione con le informazioni comunicate

Direttiva 2014/95/UE – Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria – "NFRD"

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La direttiva è stata pubblicata il 22 ottobre 2014 ed è entrata in vigore il giorno 11 novembre 2014. Gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi a partire dal 6 dicembre 2016, mentre la loro applicazione è stata prevista a decorrere dal 1º gennaio 2017

Grandi imprese (cioè quelle che superano alla data di chiusura del bilancio il criterio del numero medio di 500 dipendenti nell’esercizio).
La direttiva interessa circa 12000 grandi imprese e gruppi in tutta l’UE, tra cui:

  • società quotate;
  • banche;
  • compagnie di assicurazione;
  • altre società designate dalle autorità nazionali come enti di interesse pubblico.

L’obiettivo è aumentare la trasparenza e le prestazioni delle imprese dell’UE in materia ambientale e sociale e, quindi, contribuire efficacemente alla crescita economica e all’occupazione a lungo termine.

La direttiva prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente:

  • una breve descrizione del modello di business dell’impresa;
  • una descrizione delle politiche perseguite dall’impresa in relazione alle questioni ambientali, sociali e di governance ivi compresi i processi di due diligence implementati;
  • l’esito di tali politiche;
  • i principali rischi relativi a questioni connesse alle attività dell’impresa, compresi, ove pertinenti e proporzionati, i suoi rapporti commerciali, prodotti o servizi che possono causare ripercussioni negative in tali settori, e il modo in cui l’impresa gestisce tali rischi;
  • indicatori chiave di prestazione non finanziari rilevanti per l’attività specifica.

Riferimenti normativi italiani

Circolare n. 37 del 12 novembre 2024

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La Circolare è in vigore dal 12 novembre 2024

Revisori legali iscritti al registro, interessati all'abilitazione come revisori della sostenibilità.​

Riconoscimento e abilitazione dei revisori legali alla funzione di attestatori della rendicontazione di sostenibilità. Introduzione del concetto di “revisore della sostenibilità”.

La Circolare stabilisce:​

  • Obbligo di acquisire almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.​ Per chi chiede l’abilitazione, dopo l’abilitazione sono richiesti 25 crediti formativi annui, almeno 10 in revisione legale e almeno 10 in sostenibilità
  • Procedura di abilitazione per i revisori legali che intendono svolgere attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.​
  • Validità dei crediti formativi acquisiti nel 2024 anche per le richieste di abilitazione presentate nel 2025.​ I 5 crediti richiesti non sono frazionabili tra più anni

Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n.125

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Il Decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2024

Il Decreto si applica a:​

  • Grandi imprese e PMI quotate (escluse le microimprese) (dal 1° gennaio 2026).​
  • Enti di interesse pubblico, inclusi istituti finanziari e assicurazioni.​
  • Revisori legali e società di revisione.​
  • Società madri extra-UE con filiali o succursali nell’UE (dal 1° gennaio 2028).​

Reca il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), introducendo obblighi di rendicontazione di sostenibilità e attestazione da parte di revisori legali.​

Il Decreto prevede:​

  • Obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese sopra indicate, da includere nella relazione sulla gestione. Si tratta di informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e di informazioni per la comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui risultati e sulla sua situazione.
  • Attestazione sulla conformità della rendicontazione da parte di revisori legali o società di revisione.​
  • Requisiti per i revisori della sostenibilità, inclusi crediti formativi specifici.​
  • Sanzioni per inadempienze, fino a 150.000 euro e/o arresto fino a tre anni.​

Decreto 5 agosto 2024 – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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Il Decreto è entrato in vigore il 4 dicembre 2024

Operatori economici, enti pubblici e privati coinvolti in attività con impatti ambientali significativi.​

È una modifica al decreto n.256 del 23 giugno 2022, recante: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.

La modifica è relativa alla quantità % di materiale “vetro cellulare”: il precedente valore del 60% è sostituito dal 50%

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