La Direttiva si rivolge
Adozione del piano di lavoro 2025–2030 per l’attuazione del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) e del Regolamento sull’etichettatura energetica.
La Direttiva è entrata in vigore il 17 aprile 2025
Questa Direttiva va a modificare la Direttiva UE 2022/2464 e la Direttiva UE 2024/1760 con l'obiettivo di rinviare di due anni l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora incominciato a rendicontare e per le PMI quotate e rinviare di un anno il ricevimento degli obblighi di due diligence (CRDDD).
Le principali modifiche della Direttiva sono:
Il Pacchetto Omnibus I è attualmente una proposta legislativa e deve seguire il processo legislativo ordinario dell'UE. Tuttavia, alcune misure, come il posticipo delle scadenze per la CSRD e la CSDDD, sono già state approvate e entreranno in vigore rispettivamente nel 2028 e nel 2027.
Il Pacchetto è stato presentato lo scorso 26 febbraio; costituisce effettivamente una proposta della Commissione europea, la cui approvazione è ancora pendente.
Si rivolge a:
Il Pacchetto Omnibus I è una proposta legislativa della Commissione Europea, presentata il 26 febbraio 2025, che mira a:
L’obiettivo è quello di stimolare la competitività, facilitare gli investimenti e ridurre gli oneri amministrativi del 25%.
Il Pacchetto Omnibus I propone modifiche significative a diverse normative chiave:
Le Disposizioni entreranno in vigore l'11 gennaio 2026. Per gli istituti finanziari piccoli e non complessi il termine ultimo di applicazione è fissato per l'11 gennaio 2027
Tutti gli enti creditizi (banche) e imprese di investimento soggette alla vigilanza dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) . Riguarda anche le Autorità di vigilanza nazionali nell'ambito del pilastro 2 del quadro di Basilea (valutazione dei rischi specifici).
Le Linee Guida intendono potenziare l'attenzione del quadro prudenziale sui rischi ESG, introducendo nuove disposizioni e modificando specifici articoli della Direttiva sui Requisiti Patrimoniali (CRD) e del Regolamento sui Requisiti Patrimoniali (CRR).
Le Linee Guida prevedono:
Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, con applicazione effettiva a partire dal 2 luglio 2026
Il Regolamento si rivolge principalmente ai fornitori di rating ESG che operano nell’Unione Europea o che offrono servizi rivolti al mercato UE, ma ha anche implicazioni rilevanti per:
Il Regolamento mira a istituire un quadro normativo armonizzato per l’attività di emissione di rating ESG (ambientali, sociali e di governance), per migliorarne la trasparenza, l'affidabilità e la comparabilità tra fornitori, e tutelare gli investitori.
Fino ad oggi, i rating ESG non erano regolamentati a livello UE, generando preoccupazioni sulla qualità e l’indipendenza delle valutazioni. Il nuovo regolamento introduce per la prima volta una regolamentazione diretta e vincolante a livello europeo per questi soggetti.
I principali elementi previsti dal Regolamento includono:
Predisposizione di un modello di due diligence che consente alle imprese di identificare, mitigare e monitorare i rischi su ambiente e diritti umani lungo tutta la catena di approvvigionamento e in alcune operazioni a valle.
Sono previsti:
Le Linee guida sono state pubblicate a maggio 2024 e sono entrate in vigore il 21 novembre 2024 per i nuovi fondi, mentre per quelli già esistenti è previsto un periodo transitorio di sei mesi, con applicazione a partire dal 21 maggio 2025
Società di gestione di fondi (SGR), gestori di fondi alternativi (AIFM), promotori di fondi UCITS, e altri operatori che commercializzano fondi di investimento al dettaglio e istituzionali nell’UE.
Le Linee Guida forniscono criteri vincolanti per l’uso di termini ESG o di sostenibilità nella denominazione dei fondi al fine di evitare fenomeni di greenwashing e garantire coerenza tra denominazione e caratteristiche effettive del fondo.
Due regole principali sulle Linee Guida: soglia minima di investimento e criteri di esclusione:
Il Regolamento è stato pubblicato il 13 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2024. L'adeguamento da parte delle imprese, a seconda del settore di appartenenza, inizierà a partire dal 2026
Tutte le imprese che immettono beni sul mercato dell'Unione (esclusi beni alimentari e medicinali)
Il Regolamento crea un quadro per il miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, compresi componenti e prodotti intermedi, stabilendo delle “specifiche di progettazione ecocompatibile” per rendere i beni da un lato maggiormente durevoli e riutilizzabili e dall'altro più facili da riparare, aggiornare e riciclare. La Commissione dovrà poi stabilire i requisiti specifici per ciascun gruppo di prodotti.
Vengono previste delle disposizioni per garantire che la progettazione dei prodotti consideri le questioni di sostenibilità ambientale, promuovendo allo stesso tempo la circolarità degli stessi, che riguardano:
Viene prevista la creazione e l'accessibilità del “passaporto digitale del prodotto”, ovvero un'etichetta che fornisce informazioni su materiali, provenienza, mantenimento e riparabilità del prodotto, al fine di favorire la trasparenza e la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento.
Il Regolamento dispone che le imprese debbano mettere in atto misure per prevenire la distruzione dei prodotti venduti. Per i prodotti tessili e calzaturieri è previsto uno specifico divieto di distruzione (con le micro e piccole imprese saranno esentate, mentre per le medie imprese il divieto scatterà dal 2030), con la possibilità di includere altre categorie di prodotti in futuro. Le grandi imprese saranno tenute a rendere disponibili le seguenti informazioni:
Nell'attuazione del Regolamento verranno dati priorità a gruppi di prodotti considerati di maggiore impatto, quali ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili, mobili, pneumatici, prodotti chimici, prodotti “connessi all'energia” e dispositivi elettronici.
La Direttiva è stata pubblicata il 28 febbraio 2024 ed è entrato in vigore il 20 marzo 2024. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva
Tutte le imprese
Contrastare le pratiche commerciali sleali e migliorare la qualità e la coerenza di applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori, al fine di assicurare lealtà e trasparenza nelle relazioni tra imprese e consumatori. Questi ultimi saranno così in grado di prendere decisioni di acquisto consapevoli e, quindi, contribuire ad una maggiore sostenibilità dei consumi.
Vengono previste nuove disposizioni relative alle pratiche sleali e ai diritti dei consumatori, vietando una serie di strategie commerciali connesse a temi quali greenwashing e obsolescenza precoce dei beni.
Per ciò che concerne le pratiche sleali, si prevede di:
Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, si prevedono le seguenti disposizioni:
Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 31 luglio 2023 ed è entrato in vigore il 3 agosto dello stesso anno. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva
Tutte le imprese soggette alla CSRD
Specifica i principi di rendicontazione di sostenibilità univoci (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) che le imprese devono utilizzare per redigere la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto previsto dalla CSRD.
Il Regolamento delegato stabilisce i principi che devono essere rispettati nella redazione di una rendicontazione di sostenibilità conforme alla CSRD. In particolare, dispone in merito a:
Inoltre, vengono previste disposizioni specifiche per la rendicontazione relativa a particolari temi che devono essere trattati dalle imprese in una rendicontazione di sostenibilità, ovvero:
a. Temi ambientali:
b. Temi sociali:
c. Temi di governance:
Il regolamento è stato pubblicato il 22 novembre 2023 ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2023, con applicazione dal 21 dicembre
Emittenti di obbligazioni che intendono avvalersi della denominazione “obbligazione verde europea”/“EuGB” (European green bond) o che intendono emettere obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità
Definizione di regole standardizzate (obbligatorie per emittenti di obbligazioni verdi e facoltative per emittenti di obbligazioni ecosostenibili) in materia di informazione, monitoraggio e controllo della destinazione dei proventi.
Vengono definiti criteri, parametri e caratteristiche uniformi per l’emissione e commercializzazione di green bond. In particolare, gli emittenti dovranno essere il più possibile trasparenti nel fornire informazioni chiare e dettagliate sulla destinazione dei proventi. Per i settori non ancora coperti dal Regolamento Tassonomia, almeno l’85% dei redditi generati dovrà essere destinato a progetti allineati al Regolamento Tassonomia stesso.
Viene, inoltre, previsto un sistema di registrazione degli emittenti ed un framework di vigilanza, entrambi in capo all’ESMA, per i revisori esterni che valutano i green bond. Tale valutazione dovrà consistere in una verifica pre-emissione dell’emittente e in una revisione post-emissione della destinazione dei proventi.
Il Regolamento prevede inoltre dei modelli standardizzati per l’informativa volontaria (pre-emissione e periodica post-emissione) in merito alle obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili ed alle obbligazioni legate alla sostenibilità.
Il regolamento è entrato in vigore il 18 agosto 2023, ma molte disposizioni si applicano progressivamente fino al 2030
Il Regolamento si applica ai produttori, importatori e distributori di tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, industriali, per veicoli elettrici), nonché operatori della filiera del riciclo e dello smaltimento nell’UE.
Introdurre requisiti ambientali, di progettazione ecocompatibile, di sicurezza, etichettatura, raccolta e riciclo per le batterie immesse sul mercato UE, al fine di ridurre l’impatto ambientale e aumentare la circolarità. Inoltre stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
Il Regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno, prevedendo e riducendo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente; nonché gli effetti della produzione e gestione dei rifiuti di battere. Si prevede:
Il documento è stato pubblicato il 27 giugno 2023
Imprese, intermediari finanziari e investitori interessati al matching tra domanda e offerta di finanziamenti per la transizione.
Incoraggiare il ricorso a strumenti di finanza sostenibile, per il finanziamento di progetti che contribuiscono (o che quanto meno sono compatibili) alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile.
Alle imprese che sono alla ricerca di finanziamenti per sostenere la transizione “verde”, vengono fornite delle linee guida per la stima del proprio “fabbisogno finanziario della transizione”, come ad esempio:
Agli intermediari ed agli investitori viene raccomandato di integrare gli obiettivi di transizione nelle proprie strategie di investimento o di prestito. Viene, inoltre, raccomandato di valutare come i rischi ambientali (fisici e di transizione) impattano sulle proprie strategie di risk management.
Agli Stati viene raccomandato di attuare programmi di sensibilizzazione al fine di rendere sempre più diffusa la finanza sostenibile tra le PMI, supportandole nell’attività di rendicontazione volontaria ESG. Alle Autorità di vigilanza, invece, viene raccomandato di svolgere un’attività di supervisione attenta, al fine di limitare i rischi di greenwashing.
Obblighi applicabili dal 30 dicembre 2024, con scadenze diverse per grandi operatori (prima) e PMI (dopo 6 mesi)
Operatori economici e commercianti che immettono sul mercato UE prodotti come soia, caffè, cacao, legno, palma da olio, gomma e bovini, o derivati (es. cuoio, cioccolato, mobili in legno).
Il Regolamento mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale causati dalla produzione e dal consumo dell’UE, ampliando la gamma di prodotti a cui si applica: legno, carta, carne bovina, cacao, caffè, soia, solio di palma, gomma e loro derivati.
Oltre ad estendere la gamma di prodotti interessati, obbliga le aziende a redigere la Dichiarazione di Dovuta Diligenza. Gli operatori devono:
Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 27 giugno 2023
Tutte le imprese.
Rafforzamento dell’impianto normativo sulla finanza sostenibile. Modifiche alla normativa sulla tassonomia, che viene estesa a nuove attività. L’obiettivo è facilitare il finanziamento dei progetti finalizzati alla transizione ESG, anche per le aziende che sono ancora in ritardo con l’implementazione di policies ESG ma che hanno piani credibili per migliorare le proprie performance di sostenibilità.
Vengono introdotti nuovi criteri della tassonomia per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici:
Viene modificato anche l’Atto delegato sulla tassonomia climatica ampliando il numero di attività economiche che contribuiscono alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. La Commissione ha inoltre adottato modifiche all'Atto delegato sulla tassonomia UE, per chiarire gli obblighi di comunicazione per le attività aggiuntive.
Il regolamento è stato pubblicato il 13 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 3 luglio 2023. Si applica 6 mesi dopo l'entrata in vigore (gennaio 2024)
Agenzie di rating.
Il Regolamento ha l’obiettivo di accrescere la qualità delle informazioni sui rating ESG, aumentando la trasparenza sulle caratteristiche e sulle metodologie e garantendo un’informazione puntuale sull’attività dei fornitori di rating ESG e sulla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello dei fornitori.
E’ prevista l’introduzione di una serie di regole di trasparenza sui rating ESG emessi da fornitori che operano nell’Unione e che sono diffusi pubblicamente e distribuiti alle imprese finanziarie regolamentate.
I providers di rating ESG dovranno essere autorizzati all’esercizio dell’attività dall’ESMA, o alternativamente, dovranno soddisfare almeno una delle condizioni stabilite dal Regolamento (per le PMI si prevede un regime di registrazione meno rigoroso, temporaneo e facoltativo di tre anni). Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi, non sarà consentito ai fornitori di rating di offrire altri servizi quali attività di consulenza, emissione di rating del credito, elaborazione di indici di riferimento, attività di audit o finanziarie.
I providers dovranno dotarsi di un solido sistema di governance per garantire indipendenza ed evitare conflitti di interesse. Per adempiere agli obblighi sarà necessario istituire un adeguato processo di due diligence e una funzione di sorveglianza permanente. Il sistema dovrà essere valutato con cadenza annuale in termini di efficacia e sarà sottoposto alla vigilanza dell’autorità nazionale competente e dell’ESMA.
I providers saranno, inoltre, tenuti a pubblicare sul proprio sito web e sul punto di accesso unico europeo (ESAP) le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG.
Le sanzioni previste vanno dalla revoca dell’autorizzazione al divieto temporaneo di fornire rating ESG, alla sospensione dell’utilizzo dei rating emessi e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo del 10% del fatturato netto annuo o pari al vantaggio ottenuto dalla condotta illecita.
A partire dal 2024.
Applicabilità:
• 2 anni dall'entrata in vigore (2026) per le imprese di grandi dimensioni
• 3 anni dall'entrata in vigore (2027) per le PMI
Tutte le imprese ei professionisti, escluse le microimprese
La Direttiva intende regolamentare le asserzioni ambientali, garantendo ai consumatori informazioni affidabili, complete e comparabili, così che possano effettuare scelte di acquisto consapevoli. Si applica esclusivamente alla comunicazione B2C con riferimento alla sostenibilità ambientale, con esclusione della sostenibilità economica e sociale. La Direttiva disciplina solo i reclami espliciti, ossia quelli ove l'asserzione ambientale appare in forma testuale o è riportata in un marchio ambientale.
La Direttiva definisce l'asserzione ambientale come un “messaggio o dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti propri o professionisti oppure ha migliorato l'impatto nel corso del tempo”.
La Direttiva prevede:
- l'attestazione entro 30 giorni delle asserzioni ambientali esplicite da parte di appositi enti terzi accreditati prima del loro utilizzo in comunicazioni commerciali (una sintesi dell'attestazione dovrà essere messa a disposizione del pubblico e il reclamo dovrà essere riesaminato in caso di nuove informazioni rilevanti e, comunque, almeno una volta ogni cinque anni);
- il divieto di fare asserzioni ambientali generiche (come ad esempio "rispettoso dell'ambiente", "ecocompatibile", "verde", ecc.);
- il concerto di esibire marchi di sostenibilità non certificati o non stabilità da autorità pubbliche;
- la definizione di requisiti da rispettare per i sistemi di etichettatura ambientale.
Le imprese soggette alla Direttiva devono fornire informazioni in merito a:
Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 9 marzo 2022 ed è entrato in vigore il 29 marzo dello stesso anno. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023
I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari pubblicizzati come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non Finanziaria.
Atto delegato complementare alla tassonomia in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con riferimento ad attività nel settore del gas e del nucleare.
Integra la Tassonomia UE con altre attività economiche rientranti nel settore energetico. Il testo stabilisce condizioni chiare e rigorose, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del Regolamento Tassonomia, alle quali è possibile aggiungere come attività transitorie, alcune attività nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo Atto delegato sulla mitigazione e sull'adattamento.
Gli investitori possono ora individuare opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate.
Il Regolamento delegato è stato pubblicato il 6 luglio 2021 ed è entrato in vigore il 26 luglio. Le sue disposizioni si applicano alle imprese non finanziarie a partire dal 1º gennaio 2022, mentre per le imprese finanziarie l’obbligo di applicazione decorre dal 1º gennaio 2024
I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari collocati sul mercato pubblicizzati come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non finanziaria.
Specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono comunicare in merito alla quota di attività economiche che sono allineate alla Tassonomia dell’UE.
L’articolo 8 fornisce indicazioni precise alle aziende soggette alla Dichiarazione Non Finanziaria su come divulgare al pubblico informazioni in merito a come, e in che misura, le loro attività sono associate ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Il Regolamento è stato pubblicato il 4 giugno 2021
I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari collocati e pubblicizzati sul mercato come “eco-sostenibili”, così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare la Dichiarazione Non Finanziaria.
Atto delegato complementare alla Tassonomia che stabilisce i criteri di vaglio tecnico, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all'adattamento dei cambiamenti climatici
L’atto delegato è suddiviso in due allegati. Nel primo vengono riportati i criteri che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel secondo allegato sono stabiliti i criteri relativi all’obiettivo per l’adattamento ai cambiamenti climatici. In entrambi gli allegati, al paragrafo 5 sono riportati i criteri di vaglio tecnico applicabili alle attività di gestione dei rifiuti.
Con l’adozione dell’Atto delegato, gli investitori e le società possono ora iniziare a prepararsi al rispetto dei requisiti richiesti e al soddisfacimento degli obblighi informativi ai sensi della Regolamento sull’informativa della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e del Regolamento sulla Tassonomia. Inoltre, l’Atto fornisce al mercato un chiaro benchmark per le prestazioni ambientali, definendo un linguaggio comune per investitori, aziende e altri soggetti interessati.
La guida è stata pubblicata a novembre 2020, data a partire dalla quale ne è stata avviata anche l'applicazione
Enti sottoposti alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (Significant).
Guida non vincolante sulla gestione dei rischi climatici e ambientali, in cui si descrivono le aspettative della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo a come gli enti dovrebbero tenere conto di tali rischi nella formulazione e attuazione delle strategie aziendali e dei sistemi di governance. Illustra, inoltre, come gli enti dovrebbero aumentare la propria trasparenza rafforzando l’informativa sugli aspetti climatici e ambientali.
Definisce i rischi climatici ed ambientali, fornendo caratteristiche ed esempi sull’impatto che possono avere sugli altri rischi bancari (specialmente rischio di credito, di mercato, operativo, liquidità ecc.). Vengono, inoltre, fornite una serie di aspettative di vigilanze da parte della BCE, specie in riferimento al fatto che gli enti comprendano l’impatto dei rischi climatici ed ambientali per la definizione del profilo di rischio e del piano strategico.
Il Regolamento è stato pubblicato il 18 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 8 luglio dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a partire dal 1º gennaio 2022 per quanto riguarda gli obiettivi ambientali relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici; per tutti gli altri obiettivi ambientali a decorrere dal 1° gennaio 2023
I partecipanti ai mercati finanziari e gli emittenti in relazione a prodotti finanziari classificati come eco-sostenibili così come le imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario.
Definizione dei criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi eco-sostenibile. La norma, riducendo le asimmetrie informative, favorisce l’afflusso di capitali verso l’economia sostenibile poiché consente di determinare quali investimenti siano effettivamente eco-sostenibili
Si fornisce la definizione di attività eco-sostenibile, così come degli obiettivi ambientali, e si stabilisce l’obbligo di garantire la trasparenza degli investimenti sostenibili e dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche.
Si stabilisce l’obbligo per le imprese che redigono la Dichiarazione Non Finanziaria di indicare quanto della quota fatturato sia derivante da attività eco-sostenibili così come le spese in conto capitale ed operative ad esse associate.
Si individuano le attività che contribuiscono in maniera sostanziale:
Si definisce il concetto di danno significativo agli obiettivi ambientali e di garanzie minime di salvaguardia.
Si prevede, inoltre, una piattaforma sulla finanza sostenibile.
I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2021
Enti finanziari, in relazione ai processi di concessione del credito e durante l’intero ciclo di vita delle linee di credito.
L'obiettivo è sensibilizzare le banche verso i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e ai rischi ESG.
Indica la necessità di determinare l'esposizione del singolo soggetto finanziato, o del portafoglio crediti, rispetto i fattori ambientali, sociali e di governance. A tale fine, si forniscono le indicazioni sulle modalità per la considerazione dei fattori ESG nella concessione del credito e sulle loro integrazioni nella valutazione del rischio di credito e nelle procedure connesse.
Tra i vari rischi ESG si evidenzia l'importanza di valutare il rischio climatico, nella sua declinazione di rischio fisico o di transizione, come elemento che determina la variabilità dei flussi finanziari.
Il documento stabilisce anche la necessità di prendere in considerazione come i fattori ESG influiscono nella valutazione delle garanzie reali.
Il Regolamento è stato pubblicato il 27 novembre 2019 ed è entrato in vigore il 16 dicembre 2023. Si applica a decorrere dal 10 marzo 2021
Creare un quadro normativo europeo armonizzato, in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità, destinato agli investitori in modo da evitare che normative nazionali differenti ostacolino la concorrenza, frammentino il mercato e rendano complesso per l’investitore comparare i prodotti finanziari in termini di rischi ambientali, sociali e di governance.
Favorire la resilienza dell’economia reale promuovendo la considerazione dei fattori di sostenibilità nell’attività di investimento.
Richiede di:
La direttiva è stata pubblicata il 22 ottobre 2014 ed è entrata in vigore il giorno 11 novembre 2014. Gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi a partire dal 6 dicembre 2016, mentre la loro applicazione è stata prevista a decorrere dal 1º gennaio 2017
Grandi imprese (cioè quelle che superano alla data di chiusura del bilancio il criterio del numero medio di 500 dipendenti nell’esercizio).
La direttiva interessa circa 12000 grandi imprese e gruppi in tutta l’UE, tra cui:
L’obiettivo è aumentare la trasparenza e le prestazioni delle imprese dell’UE in materia ambientale e sociale e, quindi, contribuire efficacemente alla crescita economica e all’occupazione a lungo termine.
La direttiva prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente:
La Circolare è in vigore dal 12 novembre 2024
Revisori legali iscritti al registro, interessati all'abilitazione come revisori della sostenibilità.
Riconoscimento e abilitazione dei revisori legali alla funzione di attestatori della rendicontazione di sostenibilità. Introduzione del concetto di “revisore della sostenibilità”.
La Circolare stabilisce:
Il Decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2024
Il Decreto si applica a:
Reca il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), introducendo obblighi di rendicontazione di sostenibilità e attestazione da parte di revisori legali.
Il Decreto prevede:
Il Decreto è entrato in vigore il 4 dicembre 2024
Operatori economici, enti pubblici e privati coinvolti in attività con impatti ambientali significativi.
È una modifica al decreto n.256 del 23 giugno 2022, recante: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.
La modifica è relativa alla quantità % di materiale “vetro cellulare”: il precedente valore del 60% è sostituito dal 50%
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